vineri, 4 ianuarie 2013
Info Italia !
Dal 1° gennaio è in vigore l'obbligo del pagamento delle fatture entro trenta giorni per le transazioni commerciali concluse da tale data in poi, valido anche per la Pubblica Amministrazione.
Nei rapporti tra le aziende, tale termine potrà essere superato nel caso ci siano accordi tra le parti.
La norma sui pagamenti delle fatture entro 30 giorni è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e interessa sia le transazione tra imprese private, sia quelle che coinvolgono la Pubblica amministrazione, ma non ha valore retroattivo.
Quindi, l'obbligo del pagamento vale solo per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013 in poi. Tale provvedimento è l'applicazione di una direttiva comunitaria del 16 febbraio 2011 (la 7/2011).
La norma prevede però delle deroghe.
Per quanto riguarda i pagamenti della Pubblica amministrazione, nell'ambito della Sanità o in casi definiti "eccezionali", è possibile aumentare il termine massimo a 60 giorni. Il nuovo termine va comunque stabilito in modo espresso prima del pagamento.
Nelle transazioni tra privati, il termine massimo di trenta giorni potrà essere derogato attraverso specifici accordi tra le parti, che potranno superare anche la soglia dei 60 giorni. Però, la legge impone alcuni limiti a tali accordi, evitando l'applicazione di clausole vessatorie.
Chi non rispetta i termini di pagamento subisce automaticamente un interesse di mora di otto punti percentuali in più rispetto al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea. Allo stato attuale, ciò significa una mora di circa il dieci percento. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che il creditore debba attuare la costituzione in mora, ossia senza la necessità d'inviare al debitore una richiesta scritta di pagamento.
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